
Il comunicato ufficiale della Lnd va a motivare la decisione che non accoglie l’iscrizione
ROMA – Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione odierna e con il successivo Comunicato Ufficiale numero 75 ha messo fuori l’Us Città di Fasano dagli organici del campionato di serie D, non accogliendo la domanda d’iscrizione al campionato. Nello specifico il Consiglio della Lnd preposto alla composizione degli organici ha dichiarato di “Non accogliere, per inammissibilità ed infondatezza, il ricorso della società U.S.D. Città di Fasano avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2026 sulla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e quindi di non ammettere la medesima Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027”. Si conclude così un pomeriggio caldo, incandescente per i colori biancazzurri dei tifosi dell’Us Città di Fasano che dopo aver assaporato per pochi giorni la rinascita calcistica ora si ritrovano nel baratro dell’esclusione d’ufficio dal campionato di serie D. Difficile capire se sarà una strada senza uscita.
Un lungo ed argomentato deliberato che fotografa le mancanze del sodalizio biancazzurro che hanno portato all’esclusione dal prossimo campionato.

“…Il Consiglio Direttivo a) esaminato il ricorso della Società U.S.D. Città di Fasano avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2026 sulla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027; b) atteso che, con il suddetto ricorso, la Società U.S.D. Città di Fasano, in relazione alle contestazioni sollevate dalla Co.Vi.So.D. ha tra l’altro prodotto: 1) copia di ordine di bonifici bancari in data 23 luglio 2026 riguardanti il pagamento della quota di iscrizione al Campionato di cui al punto 5) del C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento Interregionale (di seguito per brevità C.U. n. 145) e della tassa di ricorso; 2) copia di due liberatorie relative ai calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello; c) considerato che la Co.Vi.So.D., sulla scorta della documentazione prodotta dalla Società U.S.D. Città di Fasano, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso; d) tenuto conto che, in ordine agli adempimenti di cui alla precedente lett. b), la stessa Società U.S.D. Città di Fasano ha inoltrato: 1) in data 31 luglio 2026, copia di comunicazione della Intesa San Paolo, priva di data e di sottoscrizione, in cui si dà atto che il pagamento della somma di euro 23.155,06 relativa alla quota di iscrizione al Campionato e della tassa ricorso di euro 500,00 può avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione del bonifico irrevocabile avvenuto il 23 luglio 2026; 2) in data 30 luglio 2026, comunicazione pec con allegate copie di due ordini di bonifici bancari in favore dei calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello dell’importo di euro 20.000,00 cadauno; e) tenuto altresì conto che i legali dei calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello hanno trasmesso tra il 23 luglio 2026 ed il 31 luglio 2026 segnalazioni e documentazione anche a firma dei loro assistiti, in cui si dà atto che i medesimi calciatori non hanno sottoscritto le liberatorie in favore della Società U.S.D. Città di Fasano. In particolare, dalla documentazione riguardante il calciatore Falzerano Marcello, si desume, per corrispondenza intercorsa con la Società U.S.D. Città di Fasano, che l’importo di euro 20.000,00 asseritamente versato con l’ordine di bonifico di cui alla precedente lettera d.2), non sarebbe stato satisfattivo, vantando lo stesso un credito di euro 49.000,00; f) considerato inoltre che: 1) il pagamento della quota di iscrizione al Campionato non è pervenuto; 2) la tassa ricorso risulta versata soltanto in data 5 agosto 2026 e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio del 23 luglio 2026 previsto dal C.U. n. 145; 3) dalle segnalazioni e dalla documentazione di cui alla lettera e), si desume che gli ordini di bonifici richiamati alla lett. d.2) non hanno visto l’accredito delle somme in favore dei calciatori e comunque, in quanto datati 27 luglio 2026, sono successivi al termine perentorio del 23 luglio 2026 previsto dal C.U. n.145; g) ritenuto del tutto generico e irrilevante, ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027, il documento di Intesa San Paolo, privo di data e di sottoscrizione inviato dalla U.S.D. Città di Fasano con la pec del 3 agosto 2026 e denominato nel file pdf “dichiarazione bancaria totale”; h) atteso che la Co.Vi.So.D., nella riunione del 3 agosto 2026, a seguito della ulteriore documentazione esaminata, ha espresso parere negativo all’accoglimento del ricorso di cui alla precedente lettera a), presentato dalla U.S.D. Città di Fasano; i) considerato che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, non si ritiene che la U.S.D. Città di Fasano, abbia assolto tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Serie D 2026/2027, secondo quanto stabilito dal C.U. n. 145; j) visti il sopra richiamato C.U. n. 145 ed il C.U. n. 1 del 1° luglio 2026 della Lega Nazionale Dilettanti…”
Lnd – Comunicato ufficiale numero 75 – Stagione 2026/27
In altri termini un’esclusione che sarebbe la diretta conseguenza di una documentazione ritenuta incompleta ed irregolare presentata dal club in sede di iscrizione. Non solo, da quanto emerso dagli atti pare che la società biancazzurra non sarebbe riuscita a soddisfare neppure le ulteriori richieste avanzate dalla Covisod.
L’Us Città di Fasano annuncia, comunque, che, dopo aver ricevuto e letto nella giornata di domani le motivazioni riguardo questa decisione, presenterà immediato ricorso d’urgenza dinanzi a chi di competenza. Un ultimo atto per raddrizzare una situazione che sembra veramente molto complicata da risolvere.



