L’incidente avvenne nella edizione del 2010
FASANO – Nella edizione del 2010 della cronoscalata Fasano–Selva, uno spettatore barese che stava assistendo alla 53esima edizione della gara in salita rimase ferito.
L’uomo si era posizionato in un giardino di una villa privata recintata in viale Toledo, a pochi metri dal traguardo; in particolare, era posizionato a confine tra villa e percorso di gara, su una edicola in cemento, ciò al fine di avere una buona visuale. Tuttavia, lo stesso non aveva previsto l’imponderabile.
Infatti, una Lola B99 Zytek, condotta dal pilota Lorenzo Mossucca, colpiva con la parte posteriore il guard rail sul margine destro della carreggiata.
La forte velocità determinò l’improvvisa perdita di controllo da parte del pilota e l’auto sbandò, andando a colpire un muretto e la cancellata sul lato opposto della strada.
L’impatto provocò la caduta di parte del muretto, della cancellata e di un palo dell’illuminazione stradale che, a causa del violento impatto, si piegava colpendo in pieno volto il suddetto spettatore determinando gravi lesioni alla testa e al volto.
Lo sfortunato avventore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 800 mila euro, citava in giudizio la Egnathia Corse, il pilota Lorenzo Massucca, le relative compagnie di assicurazioni, ed anche il Comune di Fasano, quale “ente proprietario della strada che doveva vigilare sulla corretta predisposizione delle misure di sicurezza, sull’osservanza delle misure normative e regolamentari e in sostanza sul regolare svolgimento della competizione sportiva in rapporto alla situazione e condizione dei luoghi e dei manufatti di sua proprietà”.
In primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza aveva condannato le parti convenute al risarcimento del danno affermando la responsabilità nella misura del 20% dello spettatore, del 60% della società Egnathia Corse e del 20% del Comune di Fasano.
L’Ente locale ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce.
Con ordinanza di qualche giorno fa, la Corte salentina ha sospeso gli effetti della sentenza di primo grado nella parte riguardante il Comune di Fasano (che, pertanto, allo stato, non è tenuto ad alcun esborso di denaro, rispetto alla ingente somma stabilita dal Tribunale di oltre 70 mila euro), ritenendo sussistenti ragioni di fondatezza dell’appello proposto dall’Ente locale.
Le ragioni del Comune di Fasano sono state affidate alla difesa del capo dell’Avvocatura comunale avv. Ottavio Carparelli.