L’episodio si era verificato durante il primo lockdown nell’aprile 2020
FASANO – Sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione per due giorni: questo il provvedimento disciplinare adottato nell’aprile 2020 – in pieno lockdown – da una associazione di volontariato con sede a Fasano che si occupa del servizio 118 nei confronti di una propria dipendente, una donna di Fasano con mansioni di autista.
A distanza di quasi due anni, il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, Maria Forastiere, ha accolto il ricorso della dipendente, difesa dall’avvocato Sara Zaccaria, annullando la sanzione impugnata e per l’effetto condannando il datore di lavoro alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione della stessa. Il giudice ha anche rigettato la domanda risarcitoria ed ha contattato il datore di lavoro a liquidare la somma di 700 euro al difensore della ricorrente.
La dipendente, in servizio presso la associazione dal luglio 2016, aveva fatto ricorso al Tribunale di Brindisi esponendo di aver ricevuto, in data 21.4.2020, un “atto di significazione e diffida” con il quale venivano contestate alcune espressioni utilizzate in un commento del 15 aprile 2020, pubblicato su Facebook, in relazione ad un post del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.
Nonostante i chiarimenti forniti al datore di lavoro, alla donna era stata irrogata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni di lavoro.
Il datore di lavoro aveva contestato alla dipendente che in data 15 aprile 2020 aveva “commentato, sul social network www.facebook.com, un post pubblicato dal Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, relativo all’acquisto da parte dell’Amministrazione regionale di materiale DPI contro la diffusione del Covid 19”. In particolare aveva “dichiarato pubblicamente che la situazione dell’Asl Br è “vergognosa”, allegando un’immagine fotografica della dotazione sanitaria in uso agli operatori del SEU 118” e aveva anche “affermato che vi sono casi di contagio di Covid 19 anche tra gli stessi operatori del 118 (…) Orbene, tali dichiarazioni, oltre a gettare discredito sull’immagine dell’Asl di Brindisi e del SEU 118, generando un allarmismo ingiustificato nell’opinione pubblica sulla diffusione del Covid 19”.
“Come a Lei noto – scriveva il datore di lavoro nella contestazione -, queste Sue dichiarazioni pubbliche violano le norme di condotta enunciate nella circolare ASL Br prot. n. 20546, nonché gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di categoria e, più in generale, i Suoi doveri d’ufficio”.
Nell’esaminare il merito della vicenda, il giudice ha osservato “che – incontestata la paternità delle espressioni oggetto di addebito disciplinare – la contestazione ha ad oggetto il contenuto del post relativo ad un commento del Presidente della Regione Puglia che, in data 14.4.2020, aveva scritto su facebook “noi facciamo le cose per bene. Le tute DPI acquistate dalla Regione Puglia dalla Cina possono essere utilizzate dal personale sanitario…”.
In particolare, la dipendente aveva scritto nel commento al post “qualcuno ci darà conto alla fine di tutto questo!”, postando un’immagine di calzari non integri, precisando “potrei inviare un album di fotografie, situazione vergognosa” e aggiungendo che “i giornali scrivono da giorni, ci sono casi di contagio anche nel 118 di Brindisi..”.
“Il contenuto del post – scrive il giudice nella sentenza – costituisce in sostanza la manifestazione di un’opinione relativa alla situazione in cui versava il personale sanitario. È indubbio che il tema affrontato dalla ricorrente rivestisse interesse pubblico ed è parimenti indubbio che la stessa aveva diritto di riferire la propria esperienza al riguardo, manifestando la propria opinione. È altrettanto indubbio che la stessa, nell’esprimere il proprio pensiero, criticando eventualmente l’operato del proprio datore di lavoro, aveva l’obbligo di fornire dati e informazioni veritiere e verificabili. Il rango costituzionale del diritto di critica del dipendente nei confronti del datore di lavoro – prosegue la sentenza -, in quanto espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, non legittima, infatti, un esercizio privo di alcun limite, occorrendo che sia rispettata la verità dei fatti e siano posti in essere modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro, in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione che gravano sul dipendente.
Ciò posto, nel caso di specie – a parere di chi scrive- ricorrono una serie di elementi che inducono a ritenere legittimo l’esercizio del diritto di critica (peraltro manifestato senza alcun riferimento specifico al proprio datore di lavoro) – scrive ancora il giudice nella sentenza -. In particolare depongono in favore di tale conclusioni il fatto che le circostanze in relazione alle quali la ricorrente ha manifestato il proprio pensiero erano notorie (come peraltro ad abundatiam risulta dagli articoli di giornale prodotti unitamente al ricorso e dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della società 118 in data 27.5.2020); che il commento è stato scritto ad aprile 2020, ovvero in piena fase emergenziale allorquando il senso di paura e di preoccupazione era diffuso nell’intera popolazione (a fortiori in coloro che erano impegnati in prima linea nella gestione del contagio); che nel post non vi era alcun riferimento specifico alla datrice di lavoro (né quest’ultima ha dedotto e provato che il profilo Facebook della ricorrente fosse accessibile a chiunque e che ivi fosse indicato il datore di lavoro); che comunque il commento era accompagnato da un’immagine fotografica che, secondo quanto dedotto e non contestato, era nota all’opinione pubblica poiché già pubblicata su quotidiani locali; che la questione relativa ai contagi nel 118 di Brindisi è stata riportata come fatto di cronaca già rappresentato dai giornali e dunque di dominio pubblico; che la ricorrente aveva qualificato come “vergognosa” una situazione certamente non imputabile all’associazione convenuta.
Tali elementi unitamente valutati – conclude il giudice – inducono a ritenere infondata la contestazione che ha dato origine all’irrogazione dell’impugnata sanzione, ove si consideri peraltro che non risultano in atti doglianze formulate dall’Asl di Brindisi o dal SEU 118”.