
Il giudice ha disposto, in via provvisoria, la sospensione della determina dirigenziale comunale
BRINDISI – Nulla da fare, il giudice Mariangela Mastro della sezione civile del Tribunale di Brindisi ha sospeso, in via provvisoria, la determina dirigenziale n. 93000159-2026 del 20.10.2026 con cui il Comune ha ordinato alla società Città di Fasano – Società Sportiva Dilettantistica a R.L. lo sgombero definitivo e il rilascio improrogabile dello stadio comunale, libero da persone e beni non di proprietà dell’Ente, fissando la riconsegna tassativa delle chiavi entro e non oltre le ore 10:00 del 30 ottobre 2026. Contestualmente, è stato disposto l’immediato incameramento della cauzione definitiva pari a 12.474,00 euro a titolo di parziale risarcimento del danno.
In altri termini la società della Città di Fasano che ha in gestione lo stadio “Vito Curlo” ha fatto ricorso al Tribunale di Brindisi, ex artt. 700 e 669 bis – ter cpc., e di qui è emersa la decisione del giudice della sezione civile del Tribunale di Brindisi che ha sospeso il provvedimento del Comune e fissato la conferma, modifica o revoca delle statuizioni adottate nell’udienza del 13 novembre 2026 ore 13.00, in quella circostanza anche il Comune si dovrà costituire per un dibattimento a tre.
“Il Giudice, dr.ssa Mariangela Mastro, visto il ricorso presentato da CITTA’ DI FASANO – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., rilevato che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, atteso che la delibera impugnata ha indicato quale scadenza la data imminente del 30 ottobre 2026; letto l’art. 669 sexies c.p.c., dispone, in via provvisoria, la sospensione della determina dirigenziale n. 93000159-2026 del 20.10.2026; fissa per la conferma, modifica o revoca delle statuizioni adottate l’udienza del 13 novembre 2026 ore 13.00, disponendo che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso”.
Tribunale di Brindisi, sezione Civile, N. 2985/2026 R.G.



