Prorogata inoltre, fino al 3 dicembre, l’ordinanza che vieta lo stazionamento in molte vie del centro città. Multe fino a 1000 euro
FASANO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi il tutto il paese, i sindaci corrono ai ripari. Stessa cosa accade a Fasano dove il sindaco Francesco Zaccaria, con apposita ordinanza firmata poco fa, ha non solo prorogato quella precedente che prevedeva il divieto di stazionamento in molte vie del centro città dalle 18 alle 5, ma ha disposto anche la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e delle aree verdi di competenza comunale.
“Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale – si legge nel testo dell’ordinanza – il sindaco Francesco Zaccaria ordina la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 dicembre incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso. Inoltre lo stesso ordina di rinnovare, fino al giorno 3 dicembre 2020 incluso, il contenuto della propria precedente ordinanza n. 36 del 20 ottobre 2020, con espressa esclusione riferita al Parco della Rimembranza”.
Viene stabilito, pertanto, il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, nei seguenti spazi pubblici:
-Via Francesco Di Bari – Fasano;
-Via Giuseppe Carrone (villetta nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano
-Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;
-Prolungamento di Via Cenci– Fasano;
-Via Madonna della Stella– – Fasano;
– Via C. Alberto- Fasano;
-Via Madonna delle Grazie – Fasano;
-Via Guida – Fasano;
-Via Dragone – Fasano;
-Via del forno – Fasano;
-Via S. Teresa- Fasano;
-Via Parlatorio- Fasano;
-Via Monopoli – Fasano;
-Via C. Beccaria – Pezze di Greco;
-Portici delle Teresiane – Fasano.
Il divieto di stazionamento fa in ogni caso salva la possibilità di passaggio, oltre che di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
La violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.