
È guerra a suon di carte bollate per le progressioni dei dipendenti
FASANO – È guerra a suon di carte bollate relativamente all’avviso di selezione interna per la progressione dall’area “Istruttori” a quella dei “Funzionari e della Elevata Qualificazione” emesso dal Comune di Fasano nel mese di ottobre 2023.
L’avviso aveva il fine di ricoprire 4 posti per il profilo di “istruttore direttivo amministrativo contabile” di cui 2 da ricoprire ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
È proprio su questi ultimi due posti che è nato un primo contenzioso innanzi al Tar di Lecce (e ne sta per nascere un secondo), ove ha fatto il ricorso il dipendente comunale collocatosi al quarto posto della graduatoria di merito, il quale, assistito dall’avvocato Marcello Zizzi, ha impugnato la determina dirigenziale dell’8 gennaio 2024 con la quale veniva approvata la graduatoria della progressione verticale da cat. C a cat. D.
Le motivazioni alla base del ricorso (il primo) erano diverse: dalla omessa indicazione del termine e autorità a cui è possibile ricorrere, alla omessa motivazione del provvedimento impugnato, alla erronea valutazione delle competenze professionali acquisite.
Nel primo giudizio si sono costituiti sia il Comune di Fasano, rappresentato dal capo della avvocatura comunale avv. Ottavio Carparelli, che il dipendente comunale classificatosi al secondo posto in graduatoria, difeso dall’avv. Dino Musa, i quali avevano in via preliminare eccepito la competenza dei giudici amministrativi, ritenendo il contenzioso da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Tar di Lecce ha ritenuto infondata tale eccezione preliminare ritenendo, invece, corretta la giurisdizione del giudice adito.
Relativamente, invece, alle motivazioni addotte dal ricorrente, il Tar di Lecce in parte ha accolto il ricorso e in parte lo ha dichiarato inammissibile.
In particolare, lo stesso ha ritenute infondate le motivazioni inerenti sia alla omessa indicazione del termine e autorità a cui era possibile ricorrere, sia alla erronea valutazione delle competenze professioni acquisite.
Il Tar salentino, invece, ha parzialmente accolto le motivazioni del ricorrente circa la omessa motivazione del provvedimento impugnato, in quanto “dagli atti impugnati – si legge nella sentenza – non è dato comprendere le ragioni dell’assegnazione di soli due punti a fronte degli undici incarichi svolti dall’istante tra il 2010 e il 2023 e dichiarati in sede di domanda partecipativa”.
Fin qui la cronaca del primo ricorso e della prima sentenza, con la quale, inoltre, il Tar di Lecce ha condannato sia il Comune di Fasano che il dipendente comunale classificatosi al secondo posto in graduatoria al pagamento delle spese legali, quantificate in 1500,00 euro ciascuno.
La storia non si è conclusa, però, con la sentenza emessa dal Tar.
Il 17 febbraio scorso, infatti, il Comune di Fasano ha approvato una nuova Determinazione del Settore Risorse con la quale si approvava il verbale della Commissione di Valutazione e si confermavano integralmente gli esiti della precedente determina dirigenziale dell’8 gennaio 2024, ovvero la determina oggetto del precedente ricorso al Tar.
E questa ultima determina è oggetto di un secondo ricorso al Tar da parte dello stesso ricorrente del ricorso precedente che la ritiene illegittima per i seguenti motivi: per mancata notificazione della determinazione e del verbale di valutazione al ricorrente, per motivazione parziale e inadeguata in base alla quale, secondo la tesi del ricorrente, si sarebbe classificato secondo in graduatoria e quindi sarebbe risultato vincitore, e per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà della valutazione effettuata.
La storia e il contenzioso, dunque, continuano.
Intanto, nel primo round il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali. Se dovesse accadere anche per il secondo ricorso a pagarne saranno, ancora una volta, le tasche di tutti i cittadini.