Quello che si può e non si può fare. Vediamo l’aspetto legale e i rischi che si corrono ai tempi della quarantena
FASANO – Abbiamo raggiunto telefonicamente l’Avvocato Mauro Blonda, penalista fasanese, componente dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Camera Penale di Brindisi, al quale abbiamo rivolto alcune domande per chiarire il contenuto delle norme emanate negli ultimi giorni per contrastare il diffondere dell’epidemia da Coronavirus.
Avvocato, innanzitutto grazie per la sua collaborazione.
Grazie a voi: è sempre un piacere poter essere d’aiuto e diventa un dovere farlo in un momento così delicato per l’intera Nazione.
Quali sono e quali limitazioni prevedono per i cittadini, le norme emanate dai recenti DPCM?
Il Presidente del Consiglio nel corso delle ultime settimane ha emesso diversi Decreti, i più importanti dei quali sono quello del 9 marzo, col quale ha limitato la nostra libertà di movimento, e quello dell’11 marzo, che ha imposto la chiusura di gran parte delle attività commerciali.
Ma quello più importante, vista la sua eccezionalità e portata, è senza dubbio il primo, ossia quello che ha esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche, inizialmente previsto solo per la cd. Zona Rossa (costituita dalla Lombardia e da 14 limitrofe province).
È quindi imposto a noi tutti, con alcune eccezioni, di non circolare, cioè di restare in casa (da cui l’hashtag #iorestoacasa).
Ma il divieto di spostarsi vale solo se si esce dal comune di residenza?
No, assolutamente: il divieto di spostarsi vale anche all’interno del comune (o frazione) in cui si abita. Ecco perché si parla di #iorestoacasa: non potendo circolare nemmeno all’interno del nostro paese, tutti noi siamo di fatto obbligati a restare in casa.
Ci accennava ad alcune eccezioni: può dirci quali sono?
La norma prevede alcuni casi in cui è possibile lasciare la propria abitazione e cioè:
1. quando lo spostamento è dovuto ad esigenze lavorative (devo spostarmi per lavoro oppure per andare da casa al posto di lavoro e viceversa);
2. quando lo spostamento è dettato da situazioni di necessità (ad esempio per effettuare acquisti di generi di prima necessità o provvedere alle esigenze di persone non autosufficienti);
3. quando lo spostamento avviene per motivi di salute (ad esempio devo comperare medicine).
In presenza di una di queste situazioni è quindi eccezionalmente consentito uscire di casa.
Questo però non vale per i soggetti risultati positivi al virus o comunque posti in quarantena: costoro infatti non devono assolutamente lasciare la propria abitazione e non possono farlo nemmeno in presenza di una delle eccezioni che abbiamo detto (lo prevede l’art. 1, comma 1 lettera C del D.P.C.M. 8 marzo).
Cosa bisogna fare se dobbiamo uscire di casa, ad esempio per andare a lavoro oppure in caso di necessità?
Il decreto non entra nello specifico e quindi non spiega, ad esempio, cosa occorre fare per potersi spostare di casa senza rischiare sanzioni: l’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 8 marzo (la cui portata è stata estesa a tutto il territorio nazionale dal D.P.C.M. 9 marzo) dispone solo che le ragioni dello spostamento (che devono rientrare in una delle eccezioni che abbiamo indicato), devono essere “comprovate”.
Questo vuol dire che la motivazione per cui usciamo di casa deve essere dimostrabile, documentabile.
Se ad esempio abito a Fasano, ma lavoro a Monopoli, sarà sufficiente esibire una copia del contratto di lavoro o altro documento dal quale ciò risulti.
Ma quindi non serve l’autocertificazione di cui sentiamo tanto parlare?
Anche di questa autocertificazione non c’è traccia nella norma: il suo utilizzo viene suggerito dalle circolari ministeriali e dalle direttive impartite agli organi preposti ai controlli.
Essa torna utile in quelle situazioni in cui non è possibile documentare in altro modo la ragione dello spostamento: in questi casi le Forze di Polizia potranno chiederci di riportare in un’autocertificazioni le motivazioni del nostro spostamento, le quali così vengono ritenute vere per legge (esattamente come accade quando autocertifichiamo ad esempio i dati anagrafici, lo stato civile, il possesso di un titolo di studio ecc.).
L’autocertificazione diventa uno strumento utile quando non possiamo documentare in altro modo perché siamo fuori di casa.
Cosa accade se la motivazione non è ritenuta valida oppure addirittura se è falsa?
Le due situazioni sono diverse ed espongono a conseguenze diverse.
Se si esce di casa senza una ragione valida tra quelle suddette (oppure se le Forze di Polizia ritengono che la motivazione data non rientra in nessuna delle 3 eccezioni) allora potremo essere denunciati in sede penale.
Il nostro comportamento può integrare, infatti, diversi reati, quali ad esempio quello previsto dall’art. 650 del codice penale (che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità con una pena che può essere anche il carcere fino a 3 mesi), oppure quello previsto dall’art. 452 del codice penale (che punisce invece con il carcere fino a 5 anni chi, violando una norma, mette in pericolo la salute pubblica favorendo o non contenendo la diffusione dell’epidemia).
Diverso è invece il caso dell’autocertificazione che contenga indicazioni non vere: se, dopo i controlli, dovesse risultare falso quello che abbiamo autocertificato, verremo allora denunciati (anche) per il reato che punisce questa falsità con la pena del carcere fino a 2 anni.
Avvocato, ma lei ci sta parlando di reati e di carcere: gli organi di informazione ed i social però parlano di contravvenzione…
E fanno bene, perché violare il decreto che vieta di uscire di casa costituisce appunto una contravvenzione, ossia un reato di tipo contravvenzionale, quello come detto punito dall’art. 650 cod. pen.
Il termine contravvenzione non ha infatti il significato che comunemente siamo abituati a dargli, ossia quello di “verbale” o “multa” (come quelli emessi per violazione, ad esempio, del codice della strada): con contravvenzione si intende infatti un tipo di reato.
Senza entrare troppo nello specifico è bene solo sapere che i reati, ossia le violazioni delle norme penali, si dividono in due categorie: delitti e, appunto, contravvenzioni.
Nel nostro caso l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è un reato del tipo contravvenzionale, ed ecco perché con riferimento ad esso sentiamo parlare di contravvenzione.
Un’altra cosa che si legge riguarda il numero di persone che possono spostarsi: è vero che si può viaggiare in auto in numero limitato di persone?
Poiché nulla ci dice la norma in merito (se non che in ogni circostanza in cui ci si trova in presenza di altre persone occorre rispettare la distanza minima di un metro), per rispondere a questa o ad altre domande simili è indispensabile tenere a mente la finalità per cui questa legge così importante è stata emanata, che è quella di contenere il diffondersi del virus.
Se viaggio in auto con mia moglie o con qualsiasi altro familiare con me convivente non ci sarà pericolo di diffondere tra noi alcun virus, dal momento che già viviamo assieme: possiamo quindi tranquillamente spostarci in macchina insieme.
Naturalmente per una delle ormai famose 3 eccezionali ragioni.
Si può fare attività fisica all’aperto, come lo jogging o andare in bici? Si può portare a passeggio il cane?
Nessuna norma vieta di portare il cane fuori per consentirgli di espletare i propri bisogni fisiologici.
Sì anche alle attività fisiche all’aperto, purché, come indica la norma, non creino assembramento, ossia non comportino la presenza contemporanea di più persone.
Quindi è consentita la corsetta, purché non in gruppo.
È però anche vero che vi sono ragioni di assoluta necessità e importanza, che riguardano tutti noi, che hanno costretto il Governo a chiudere bar, ristoranti, attività commerciali ed imporre a tutti di restare a casa fino al prossimo 3 aprile: per quanto lo jogging o la passeggiata in bici possano essere salutari, in questo momento forse dovrebbero essere messe in secondo piano rispetto alla stretta osservanza di una legge emanata per motivi di salute pubblica. Non mi meraviglierei pertanto se, come accaduto qualche giorno fa a Bari, anche questo tipo di attività venisse vietata o sanzionata nell’ottica di un’interpretazione più restrittiva del DPCM.