La Corte Costituzionale ha sancito che uno straniero, per accedere alla misura, avrebbe dovuto risiedere in Italia da 5 anni e non da 10 come preveda la norma sul RdC
FASANO – Aveva dichiarato il falso nella domanda per il reddito di cittadinanza e con questa accusa D.M., cittadina straniera da anni residente a Fasano, era stata prima denunciata e poi processata.
Ma il Tribunale di Brindisi (Giudice dott. Falerno), accogliendo le richieste e la tesi dell’avvocato Mauro Blonda, difensore dell’imputata, l’ha assolta con formula piena.
La domanda di ammissione, presentata nel 2021, era stata sottoposta a controllo dai Carabinieri della Stazione di Fasano che avevano riscontrato un’inesattezza nella parte relativa agli anni trascorsi in Italia, indicati in 10, mentre, dai controlli effettuati dai Militari, risultavano essere non più di 7. Da qui la denuncia ed il successivo processo, terminato nell’udienza di ieri con la sentenza che ha assolto l’imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
“È vero – ha sostenuto l’Avvocato Blonda – che la normativa sul reddito di cittadinanza prevedeva la necessità per lo straniero di essere in Italia da almeno 10 anni, ma è anche vero che questo requisito è contrario alle norme nazionali e comunitarie, come confermato nella sentenza delle Corte Costituzionale dello scorso 20 marzo con cui questo requisito è stato dichiarato appunto incostituzionale, perché sarebbe dovuto essere di 5 anni”.
Quindi, secondo il penalista fasanese, la sig.ra D.M. doveva essere assolta perché la norma violata non è contestabile, oggi, in applicazione dei principi sanciti dalla Consulta.

