
Coronavirus: nuovi decreti, vecchi divieti. E crollano i furti e le rapine
di Avv. Mauro Blonda
FASANO – Non sembra purtroppo vicina la fine dell’emergenza da Covid-19, seppur il numero dei nuovi casi di contagio pare stia finalmente rallentando, così come non accenna a diminuire l’enfasi del nostro Governo che continua ad emettere decreti: possiamo contare, partendo dall’8 marzo (ossia dall’esplosione dell’emergenza e l’istituzione della “zona rossa” in Lombardia ed in altre 14 province del nord), e limitandoci a quelli di maggiore portata, ben 8 provvedimenti emessi dall’Esecutivo per contrastare il diffondersi dell’epidemia, ossia una media di tre per settimana.
In particolare sono stati emessi 3 decreti legge (l’11/2020 dell’8 marzo, il 18/2020 del 17 marzo ed il 19/2020 dello scorso 25 marzo), 4 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (emessi in data 8, 9, 11 e 22 marzo) ed un’ordinanza del Ministero della Salute (quella del 20 marzo): una valanga di norme che sono state modificate o revocate nemmeno il tempo di conoscerle ed impararle.
Questa cascata di provvedimenti, certo dovuta in parte anche all’evolvere della situazione, ha però finito col rendere complicato per la gente confrontarsi con i comportamenti richiesti dal Governo per fronteggiare l’emergenza in corso, alimentando dubbi ed incertezze nei cittadini anziché aiutarli a mettere in pratica il principale comportamento da seguire, ossia quello di restare in casa.
Non appare inutile fare il punto della situazione e ricordare i principali divieti in vigore e le loro sanzioni.
Ad oggi (27 marzo) e fino a quando non verranno emessi i prossimi provvedimenti governativi già preannunciati dal D.L. n. 19 del 25/03/2020, restano in vigore le disposizioni emesse nel corso di queste settimane, pur con alcune modificazioni.
Innanzitutto resta naturalmente immutato l’assoluto divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi è risultato positivo al virus ed è stato obbligato alla quarantena presso la propria dimora (art. 1, comma 2 lett. F del D.L. n. 19 del 25/03/2020): la violazione di quest’obbligo è di natura penale ed è punita con la condanna all’arresto da 3 mesi a 1 anno e mezzo e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.
Per tutti gli altri rimane vietato spostarsi, ed è quindi in pratica vietato uscire di casa se non per esigenze lavorative, per motivi di salute oppure per situazioni di necessità o urgenza (art. 1, comma 2 lett. A del D.L. n. 19 del 25/03/2020). Questa restrizione, in vigore dallo scorso 9 marzo per tutto il territorio nazionale, varrà sino al prossimo 3 aprile (a meno che non ci siano proroghe, al momento più che probabili).
Sempre fino al 3 aprile, ma questa volta dal 23 marzo, continueranno ad essere invece più limitate le eccezioni che consentono di spostarsi in un comune diverso da quello in cui ci si trova: ci si può recare in un altro comune, infatti, oltre che per esigenze lavorative o motivi di salute, solo ragioni di assoluta urgenza (D.P.C.M. del 22/03/2020).
Quindi, ricapitolando, i motivi di lavoro o salute sono sufficienti sia per circolare all’interno del comune che per allontanarsi da esso mentre le situazioni di necessità consentono solo di spostarsi all’interno del comune: per recarsi in altro comune occorrono invece urgenze di carattere assoluto, ossia situazioni davvero eccezionali ed improrogabili.
Conseguenza del divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova è, tra le altre, l’impossibilità di farvi rientro: i fuori sede, ad esempio, dovranno restare dove si trovano fino al termine di questo divieto.
Per quanto attiene all’attività fisica fuori casa, che le circolari del Ministero dell’Interno avevano inizialmente lasciato intendere fosse lecita purché effettuata da soli, a distanza di un metro da eventuali altre persone e senza creare assembramenti, viene ora espressamente consentita, a queste stesse condizioni, ma solo in prossimità della propria abitazione.
Ulteriore importante novità è quella che concerne le conseguenze previste per i trasgressori: il D.L. n. 19 del 25/03/2020 ha introdotto per loro una sanzione amministrativa, in sostituzione della denuncia per violazione dell’art. 650 cod. pen. che era invece prevista sino al 26 marzo.
Chi dovesse quindi spostarsi senza motivo (o per un motivo non ritenuto rientrante in quelli elencati), dovrà pagare una multa il cui importo va da 400 a 3.000 euro (da 520 a 4.000 se commessa alla guida di un auto), con una riduzione del 30% se la multa viene pagata entro 5 giorni.
La stessa sanzione, ridotta però della metà, dovrà essere pagata anche da tutti coloro che sino ad oggi sono stati denunciati per violazione del divieto di spostamento: parliamo di circa 115.800 persone, che in oltre 2.600.000 controlli in tutta Italia sono stati sorpresi in giro senza motivo (o per motivi ritenuti non idonei) e che possono tirare un sospiro di sollievo visto che nei loro confronti non verrà attivato nessun procedimento penale.
Forse è stato anche l’elevato e sempre crescente numero di denunce a spingere il Governo a sostituire la sanzione penale con quella amministrativa: l’Esecutivo si sarà reso conto che tutte queste denunce non solo avrebbero ingolfato i Tribunali di ulteriore lavoro ma soprattutto non hanno avuto l’effetto deterrente sperato.
Ci si augura a questo punto che la previsione di dover pagare una multa, anche se di modesta entità (rispetto al bene tutelato dalla norma) spaventi più di una condanna penale.
Non perché i delinquenti siano intimoriti dalle sanzioni ma piuttosto perché diventa estremamente difficile per loro spostarsi senza essere soggetti a controlli, calano drasticamente i reati in questo periodo: secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, infatti, dal 1° al 22 marzo sono ad esempio calati del 67,4% rispetto al 2019 i furti (quelli in abitazione addirittura del 72,5%), così come sono calate del 54,4% le rapine (quelle negli uffici postali del 73,7%).
Sino a quando non verranno emessi i futuri provvedimenti, ma quasi sicuramente lo sarà anche dopo, resta obbligatorio documentare le ragioni dello spostamento (esibendo ad esempio lo scontrino del supermercato o della farmacia in cui ci si è dovuti recare, oppure una copia del contratto di lavoro che giustifichi l’essere dovuti uscire di casa): qualora non si posseggano questi o simili documenti si potranno attestare le ragioni dello spostamento con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000, ossia l’ormai famosa autocertificazione.
Tuttavia quelle fornite dalle forze dell’ordine o scaricabili dai siti istituzionali, poiché eccessivamente (ed inutilmente) minuziose nel loro contenuto, devono essere modificate ogni volta in cui viene emesso un nuovo provvedimento del Governo, costringendoci così a doverne stampare sempre di nuove: è pertanto consigliabile utilizzare un modello di autocertificazione generico e scarno, con cui, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ci si limiti ad attestare sotto la propria responsabilità le ragioni dello spostamento.
Questo tipo di autocertificazione, sicuramente sufficiente allo scopo per cui viene richiesta, potrà essere utilizzata anche se dovessero continuare a cambiare le norme che regolano la materia degli spostamenti: un modello è reperibile ad esempio al seguente indirizzo: https://autocertificazioni.net/wp-content/uploads/2015/02/AUTOCERTIFICAZIONE-GENERICA.pdf
Queste le principali modifiche introdotte con le ultime norme ed in estrema sintesi il quadro generale della situazione: rimane fondamentale continuare a restare in casa, uscire solo se strettamente necessario ed evitare qualsiasi forma di contatto con persone diverse da quelle con cui si convive altrimenti avremo vanificato tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti sinora, soprattutto da chi continua a combattere senza sosta in prima linea questa battaglia.