
A dare ragione all’ambulante è stato il Giudice di Pace
PEZZE DI GRECO – Accolto il ricorso per l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata il 31 marzo dello scorso ad un noto commerciante ambulante di frutta e verdura di Pezze di Greco, che, secondo la Polizia locale di Fasano, aveva violato le disposizione del Dpcm anti Covid in vigore all’epoca, che impedivano la vendita itinerante di prodotti alimentari.
Il Giudice di Pace di Brindisi, con sentenza del 24 marzo 2021, ha accolto l’opposizione proposta contro l’ordinanza ingiunzione Prefettizia che imponeva al commerciante ambulante il pagamento della somma di 416 euro, quale sanzione pecuniaria.
Il commerciante, in udienza rappresentato dal dott. Donato Vinci (presidente della Associazione “Contiamo), si è opposto ritenendo che l’attività da lui esercitata non rientrava tra quelle oggetto di chiusura, ma tra quelle ampiamente autorizzate.
Il Giudice di Pace Francesca Vilei, ha ritenuto fondata l’opposizione in quanto proprio il Dpcm del 22 marzo 2020 consentiva “l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari” e restava “altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.
Al commerciante è stato inoltre è stato riconosciuto “di aver agito in buona fede, ovvero convinto della liceità della sua condotta, come si ricava dalle circostanze dedotte nel ricorso al Prefetto e non contestate dall’Ente convenuto, da cui si desume che egli, dopo l’entrata in vigore del dpcm dell’11.03.2020, ha esercitato pubblicamente nella frazione di Pezze di Greco, senza alcuna contestazione da parte dell’Autorità, e che ha anche chiesto al Comune di Fasano, con e-mail del 17 marzo, se sussistevano limitazioni alla sua attività, ma non seguiva tempestiva risposta”.
In udienza l’ambulante è stato difeso dal dott. Donato Vinci, a norma dell’art.317 del codice di procedura civile che consente ad un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, non necessariamente avvocato, nelle cause per un valore non superiore a 1.100 euro.
Il dott. Vinci spiega di aver fondato il ricorso oltre che sul riconoscimento della buona fede del Cardone anche e soprattutto sull’insussistenza della violazione contestata, poiché la norma che autorizzava la vendita ambulante di prodotti alimentari, sia in mercati che in forma itinerante era dapprima contenuta nell’art.1 comma 1 del dpcm dell’11 marzo 2020 e poi reiterata nel dpcm del 22 marzo 2020, concludendo che dette norme sono state assai mal scritte, ma ancor peggio interpretate.