
È stato tutelato il diritto al libero accesso al mare
FASANO – Con ordinanza del 12 giugno scorso il Tar di Lecce ha respinto la domanda di un imprenditore operante nel settore degli stabilimenti balneari, tendente ad ottenere l’ampliamento di una concessione demaniale marittima in precedenza rilasciata dal Comune di Fasano.
In particolare, la società istante aveva chiesto di ottenere un provvedimento comunale che consentisse un più ampio utilizzo ovvero una differente rimodulazione di una risalente concessione demaniale marittima, rilasciata nella zona dell’ex lido Pipoli, a Torre Canne, per realizzare nell’area demaniale originariamente concessa, il posizionamento di ulteriori e nuove attrezzature e postazioni destinate alla balneazione.
Il Giudice amministrativo salentino, accogliendo le tesi sostenute dal capo dell’Avvocatura comunale, l’avv. Ottavio Carparelli, è stato chiarissimo e ha considerato legittimo il diniego del Comune di Fasano, in quanto il rilascio del provvedimento di ampliamento o rimodulazione della originaria concessione demaniale non consentirebbe il rispetto della fascia dei cinque metri dalla battigia, riservata al libero transito, così come prescritto dall’Ordinanza Balneare della Regione Puglia.
Tale ordinanza del Tar di Lecce rende ragione di come il Comune di Fasano abbia in concreto tutelato il diritto al libero accesso al mare e alla libera balneazione, che le leggi e la giurisprudenza considerano come diritto inviolabile, costituzionalmente protetto, essendo legato alla intrinseca funzione di uso pubblico del bene comune demanio marittimo, a prescindere dalla proprietà.