
Fasano fra i Comuni indicati dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia
BARI – L’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha pubblicato la Determinazione n. 47 del 26 marzo 2025, contenente le prescrizioni obbligatorie relative alle lavorazioni superficiali del terreno quali arature, fresature, erpicature e trinciature, da effettuare entro il 15 aprile 2025. Si tratta di azioni utili e necessarie per contrastare la diffusione dell’insetto vettore del batterio della Xylella fastidiosa nelle tre diverse sottospecie identificate sul territorio regionale (Pauca, Fastidiosa Fastidiosa e Multiplex). I comuni interessati dal provvedimento si trovano ad un’altitudine inferiore ai 200 metri sul livello del mare, dunque anche la nostra Fasano.
Per i comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare, sulla base dell’andamento climatico e dei risultati del monitoraggio vettori, l’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia definirà, con successivo atto, il periodo in cui effettuare le lavorazioni del terreno.
“Le misure di contenimento della sputacchina nella sua fase giovanile, l’insetto vettore del batterio – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia (così come previsto nel “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2024-2026″) – sono state condivise nei giorni scorsi con le associazioni di categoria e con il comitato tecnico scientifico della Regione Puglia dedicato alla Xylella. La pulizia dei terreni ma anche dei bordi delle strade e delle aree demaniali è necessaria per tutelare il nostro territorio, le nostre produzioni agroalimentari e il patrimonio agricolo della Puglia nella lotta alla Xylella”.
Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie, sarà a cura dall’Osservatorio Fitosanitario, avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l’ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure obbligatorie.
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli nonché dai proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali. I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57″.