
Il decreto monocratico riconosce la complessità del caso Us Fasano e fissa l’udienza l’8 ottobre
ROMA – La Corte federale d’appello con decreto monocratico a firma del presidente Mario Luigi Torsello ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dall’Us Città di Fasano, difesa dallo studio legale di Mattia Grassani, ma allo stesso tempo ha condiviso l’interesse del reclamante, alla luce della delicata questione dove il tempo ha un valore non secondario, mediante una sollecita fissazione dell’udienza.
Infatti, è stata disposta l’abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS, fissando la relativa udienza, avanti le Sezioni Unite, per il giorno 8 ottobre 2026, alle ore 11.00. Sarà, quindi, la Corte federale d’appello, a Sezioni Unite, a discutere sulla richiesta d’ammissione al campionato di serie D reclamata dalla società fasanese con atto depositato lo scorso venerdì. La scelta della Sezione Unite della Cfa dimostra la rilevanza e la complessità del caso che merita il massimo dell’attenzione dei sei giudici che saranno sorteggiati alla vigilia della seduta, dopo il termine ultimo fissato al 6 ottobre, ore 12, per la deposizione di eventuali memorie.
Arriva nel giorno di festa, quindi, la decisione della Corte federale d’appello in merito al reclamo dell’Us Città di Fasano per quanto concerne l’ammissione al campionato di serie D, dopo la bocciatura emersa con provvedimento del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e reso noto con il Comunicato ufficiale n. 75 del 5 agosto scorso. Provvedimento confermato con decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0052/TFNSD-2026-2027 dello scorso 18 settembre 2025. Nello specifico il presidente della Corte federale d’appello era chiamato, in prima istanza, all’adozione della sospensione del Girone H del campionato nazionale di serie D 2026/2027 fino alla definitività del provvedimento di non ammissione della Città di Fasano SSDARL assunto dal Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti e fissando la discussione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

“Il presidente ha pronunciato il seguente decreto; Visto il reclamo n. 0034/CFA/2026-2027 proposto dalla società Città di Fasano SSDARL in data 25 settembre 2026; Considerato che la società Città di Fasano SSDARL ha proposto istanza di misure cautelari ai sensi dell’art. 108, comma 1, CGS a mezzo della quale ha chiesto “disporre con decreto monocratico motivato, inaudita altera parte e con effetto immediato, previa sospensione degli effetti della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0052/TFNSD-2026-2027 del 18 settembre 2025, la sospensione degli effetti della delibera della Lega Nazionale Dilettanti contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026, nella parte in cui dispone la mancata ammissione di Città di Fasano SSDARL al Campionato di Serie D 2026/2027 e, per l’effetto, ordinare in via immediata l’ammissione con riserva della Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 – Girone H, con piena facoltà di partecipazione a tutte le gare della competizione a decorrere dalla prima giornata utile, fino alla definizione del merito del presente ricorso; – ordinare alla Lega Nazionale Dilettanti di provvedere immediatamente all’iscrizione della Città di Fasano SSDARL nel Girone H del Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e di comunicare alla Società ricorrente i relativi adempimenti organizzativi, senza soluzione di continuità rispetto alle Società già ammesse; – ovvero, in via subordinata, disporre la sospensione del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 fino alla definitività del provvedimento di non ammissione della Città di Fasano SSDARL assunto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti odiernamente impugnato; “ nonché “ fissare la discussione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile, ai sensi dell’art. 108, comma 2, CGS FIGC, con riduzione alla metà di tutti i termini processuali intermedi.”; Visto l’art. 103, comma 2, CGS, che prevede la facoltà del Presidente di abbreviare, per giusti motivi, il termine intercorrente tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione e la data fissata per l’udienza innanzi alla Corte federale d’appello, purché sia assicurato alle parti l’esercizio effettivo del diritto di difesa; Ritenuto che in questa sede, l’interesse della reclamante Città di Fasano SSDARL appare adeguatamente tutelato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; DECRETA È respinta l’istanza di misure cautelari; È disposta l’abbreviazione a 10 (dieci) giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS. La relativa udienza è fissata, avanti le Sezioni Unite, per il giorno 8 ottobre 2026, alle ore 11.00, in videoconferenza. Fissa, per l’eventuale deposito di memorie, il termine del 6 ottobre ore 12:00”.
Decreto Monocratico/0004/CFA-2026-2027



