
“Il pagamento va in porto solo quando materialmente entra nella disponibilità dell’avente diritto“
ROMA – Si è dovuto attendere ben 8 giorni per avere le motivazioni che hanno portato il Tribunale federale nazionale a bocciare il ricorso presentato dall’Us Città di Fasano contro l’esclusione dal campionato di serie D, emersa con il provvedimento del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e reso noto con il Comunicato ufficiale n. 75 del 5 agosto scorso. Obiettivamente dopo la bocciatura del ricorso non ci si aspettava grossi sconvolgimenti rispetto a quanto emerso dalla decisione del Consiglio direttivo della Lnd. Di certo il Tfn ha rigettato al mittente tutte le istanze, presentate in aula dallo studio legale Mattia Grassani, l’avvocato difensore del sodalizio biancazzurro. In altri termini il Tfn ha bocciato il ricorso ritenendo legittima l’esclusione della società pugliese perché, da quanto si legge nelle motivazioni, resta non rispettato un requisito fondamentale: la tassa d’iscrizione. In merito la società non è riuscita a far passare la tesi secondo cui i bonifici (compreso quello della tassa di ricorso, ma non è in contestazione) “…siano stati regolarmente e tempestivamente – si legge nella decisione – pagati tramite distinti bonifici bancari disposti il 23 Luglio 2026, con valuta per la stessa data, e che il mancato tempestivo accredito sui conti beneficiati sia dovuto a un disallineamento contabile determinato dall’attivazione, da parte dell’Istituto di Credito onerato di dare esecuzione alle disposizioni, della procedura antiriciclaggio…”. Appare chiaro che, scrive il Tfn, “…l’impugnazione del provvedimento Co.Vi.So.D. inammissibile, il motivo risulta infondato alla luce della accertata e non contestata circostanza che la disposizione del 23 Luglio 2026, relativa alla quota di iscrizione al Campionato di Serie D, non risulta essere pervenuta nelle casse della LND quanto meno fino al giorno antecedente alla data discussione del presente ricorso…”. In altri termini, ribadisce il Tfn, “l’unico elemento che questo Collegio deve prendere in esame è relativo alla circostanza se il Fasano, nel termine perentorio del 23 Luglio 2023, ore 14, abbia provveduto o meno a sanare l’irregolarità relativa al mancato pagamento della quota di iscrizione al campionato, oggetto del rilievo Co.Vi.So.D. del 16.07.2026… In proposito, considerato che l’accredito della somma in questione sul conto del creditore non si era ancora accreditata almeno sino al 9 settembre c.a., a distanza di circa 48 giorni dalla scadenza del termine, alla luce della giurisprudenza statale ed endofederale, può pacificamente affermarsi che il pagamento deve ritenersi come non avvenuto”.

Nelle motivazioni si da spazio alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona (17/06/2025, n. 854), alla decisione della Suprema Corte di Cassazione (n. 8046 del 21.03.2023), alla decisione della Corte federale d’appello (n. 12/2024-25) ed altre decisioni similari che sottolineano il concetto principe: “il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ove effettuabile in banca mediante bonifico, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (o per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso”.
Rimane congelata la questione collegata alle quietanze espresse con le liberatorie prodotte in prima battuta, formalmente disconosciute dai due tesserati Aniello Salzano e Marcello Falzdrano, con comunicazioni inviate alla fine di luglio, i quali hanno ribadito di vantare crediti per le mensilità regolarmente contrattualizzate fino al 31 maggio 2026, ma il Tfn ritiene che la società non abbiamo prodotto alla data del 23 luglio adeguata documentazione che attestasse l’assenza di crediti da parte degli stessi atleti.
Nulla di nuovo, quindi, rispetto alla decisione del Consiglio direttivo della Lnd, anche se resta un dato oggettivo di non poco conto, quello della compensazione delle spese legali, alla luce della complessità e particolare della questione, in altri termini non si riconosce la presente come una causa temeraria da parte della società biancazzurra. Ora la parola passa all’Us Città di Fasano che, come annunciato, vorrà far valere i propri diritti fino all’ultimo grado di giustizia sportiva e non solo. Se confermato questo orientamento il prossimo passo è la Corte federale d’appello, con appello da presentare entro 3 giorni dalle motivazioni.



