
Il TAR conferma la scadenza delle concessioni balneari al 30 settembre 2027
FASANO – Il 2026 continua positivamente per gli affari legali e patrimoniali del Comune di Fasano, con particolare riferimento alla tutela del demanio marittimo.
Con ben sei sentenze, pronunciate ieri 16 marzo, il TAR Puglia, Lecce, accogliendo pienamente le tesi sostenute dal Comune, difeso dal capo dell’Avvocatura comunale, Avv. Ottavio Carparelli, ha rigettato integralmente altrettanti ricorsi con i quali, in sede di esecuzione del giudicato, le parti ricorrenti avevano sostenuto la tesi secondo la quale le concessioni demaniali rilasciate dall’Ente locale, ad uso turistico ricreativo, si sarebbero automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2033.
Si tratta, in particolare, di un complesso e annoso contenzioso avente ad oggetto la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico balneare, che, come è noto, è questione di particolare interesse anche e soprattutto a livello nazionale.
La Corte di Giustizia UE, infatti, come è noto, ha ripetutamente bocciato le proroghe automatiche delle concessioni balneari italiane, considerandole in contrasto con la direttiva Bolkestein e il diritto alla concorrenza. Le sentenze impongono la messa a gara dei litorali, definendo illegittimi i rinnovi generalizzati e sollecitando procedure di evidenza pubblica trasparente.
Nella specie, i ricorrenti, in prima battuta avevano avuto ragione dal TAR che aveva accolto il loro ricorso, accertando il diritto a conseguire la proroga del titolo concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145 del 2018.
Tuttavia, con le sentenze depositate ieri, il TAR Lecce, reputando fondate le tesi sostenute dal capo dell’Avvocatura comunale, ha chiarito testualmente quanto appresso:
“Ciò premesso, il dictum di cui alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza della pretesa della ricorrente a conseguire la proroga dei titoli concessori in base all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018, deve essere interpretato, alla luce degli effetti immediatamente conformativi della legge-provvedimento, come limitato alla ricognizione dell’esistenza stessa del precetto di cui alla fonte primaria e all’accertamento dei suoi effetti per il caso di specie, non potendosi, invece, ritenere che, a mezzo della detta pronuncia, sia stata attribuita una posizione di vantaggio tale da permanere nel tempo sino a 31 dicembre 2033, a dispetto della modifiche legislative che hanno interessato la legge n. 145/2018.
Peraltro, trattandosi di un rapporto di durata, il giudicato che si appunti sugli aspetti relativi allo svolgimento futuro del rapporto (quale ad esempio la sua scadenza) non è idoneo a spiegare effetti preclusivi rispetto all’operatività delle eventuali sopravvenienze (fattuali o normative) che incidano su detto rapporto (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1267 del 6 marzo 2012: “nei rapporti di durata l’autorità della cosa giudicata, quale pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche per il futuro e cioè per tutta la durata del rapporto, trova il solo limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto … che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”).
Ne consegue che la disciplina derivante dalla proroga di cui all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 (ossia la norma posta dalla ricorrente a fondamento della domanda di ottemperanza) è stata superata dai successivi interventi del legislatore, il quale, con ulteriori leggi-provvedimento, è intervenuto sulla durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Di tali sopravvenienze ha preso atto il Comune di Fasano, che ha giustificato la determinazione impugnata non soltanto in ragione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, ma anche alla luce dei più recenti atti normativi volti a modificare la durata dei rapporti concessori.
Non può sottacersi, da ultimo, che la disciplina relativa alla durata delle concessioni in essere è stata ulteriormente modificata a mezzo del decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, precisandosi espressamente, nel testo attualmente vigente dell’art. 3, co. 1, l. 118/2022, che le nuove disposizioni si applicano anche alle concessioni “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (ossia la disciplina invocata da parte della ricorrente).
Da quanto detto discende l’infondatezza delle censure proposte a mezzo del primo motivo di ricorso, non avendo la pronuncia di questo TAR disposto, in senso costitutivo, la proroga delle concessioni della ricorrente sino al 31 dicembre 2033, ma soltanto rilevato gli effetti della legge-provvedimento vigente a quel momento, senza preclusioni all’operatività delle sopravvenienze normative e fattuali, come quelle fatte valere da parte dell’Amministrazione comunale a mezzo degli atti contestati da parte della ricorrente, che, per tale ragione, non possono ritenersi nulli.
Quanto al terzo motivo, formulato in via subordinata, con cui la ricorrente ha reclamato che “la Delibera ha ritenuto di applicare la ‘prima versione’ dell’art. 3 della l. n. 118/2022 e non la sopravvenuta norma di cui al d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, con la quale sono stati ‘differiti’ di un anno i termini e che avrebbe consentito, in presenza dei requisiti, l’estensione della concessione sino al 31.12.2025”, la questione è da ritenersi superata, avendo il Comune di Fasano (già) disposto la proroga delle concessioni in essere al 30 settembre 2027 in forza della deliberazione di C.C. n. 311/2025, allegata in atti dalla difesa dell’amministrazione resistente in data 12 settembre 2025.”
A seguito della celebrazione di alcune udienze istruttorie, sono arrivate ieri, 16 marzo 2026, le decisioni del TAR Puglia, Lecce, con le quali, ugualmente ed in armonia con quanto previsto dalla legge nazionale, è stata affermato e dichiarato che la scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico balneare è definitivamente fissata per il giorno 30 settembre 2027, e non per il giorno 31 dicembre 2033, come infondatamente sostenuto dai numerosi ricorrenti, con conseguente necessità, in prossimità del 30 settembre 2027, di esperire le gare pubbliche.




